TITOLO I – L’ASSOCIAZIONE
ART. 1– Denominazione e durata E’ costituita in Thiene fin dal 1923 l’associazione denominata “CLUB ALPINO ITALIANO, Sezione di Thiene”; con il presente statuto, redatto nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, la denominazione è modificata in “CLUB ALPINO ITALIANO, Sezione di Thiene – Associazione di Promozione Sociale” con sigla “CAI, Sezione di Thiene – APS-ETS”.
L’Associazione ha durata illimitata.
L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
ART. 2 – Sede Legale La sede legale è in Thiene (VI) via I° Maggio n. 15 int.27.
Nei locali della Sede Sociale non possono svolgersi attività che contrastino con gli scopi che l’Associazione intende perseguire.
ART. 3 – Natura Il “CAI, Sezione di Thiene – APS-ETS” è un ente del terzo settore di diritto privato, è dotato di personalità giuridica, con un proprio ordinamento che gli assicura autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale, può acquistare, possedere e
alienare beni e diritti.
L’Associazione è indipendente, apartitica, aconfessionale ed è improntata a principi di democraticità.
L’Associazione è una struttura territoriale del Club Alpino Italiano a cui uniforma il proprio ordinamento e dal quale recepisce le linee di indirizzo e le modalità operative dell’attività sociale.
L’Associazione si rapporta al Raggruppamento Regionale Veneto del Club Alpino Italiano.
ART. 4 – Scopi ed attività L’Associazione “CAI, Sezione di Thiene – APS” persegue, senza scopo di lucro e in forma di azione volontaria, le finalità civiche di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale individuate dall’art.5 del D.Lgs. 117 del 2017,
comma 1 alle lettere: e) “interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali”, f) “interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni”, i) “organizzazione e
gestione di attività culturali o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato”, k) “organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale”.
L’Associazione promuove la pratica dell’alpinismo, in ogni sua manifestazione; privilegia la conoscenza, lo studio e la tutela dell’ambiente montano e collinare del territorio della Regione del Veneto in cui si svolge in prevalenza l’attività di promozione sociale e nel quale l’Associazione persegue prioritariamente le proprie finalità statutarie.
Per conseguire tali scopi, l’Associazione provvede:
a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le sezioni consorelle competenti;
c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci- escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
e) alla formazione di soci e non soci, in collaborazione con i titolati e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);
f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell’ambiente montano;
h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci- escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
i) a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali;
j) a provvedere alla sede dell’associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l’archivio.
Essa potrà, inoltre, esercitare attività accessorie, anche a carattere commerciale, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali ed assumere partecipazioni in enti, associazioni di secondo grado e società commerciali.
TITOLO II – I SOCI DELLA SEZIONE
ART 5 SOCI – Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano.
Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall’Assemblea.
Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemerenze nell’attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d’onore della Sezione stessa.
ART 6 AMMISSIONE – Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e dell’autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche on line. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.
La domanda presentata nell’ultimo bimestre dell’anno ha effetto per l’anno successivo.
Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull’accettazione o eventualmente, in alternativa, esprime la condizione risolutiva di diversa volontà.
In caso di avveramento della condizione risolutiva esercitata dal Consiglio Direttivo della Sezione, chi ha presentato la domanda di adesione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza
si pronunci il Collegio dei Probiviri.
Sia in sede di ammissione all’Associazione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.
ART. 7 QUOTA ASSOCIATIVA, CONTRIBUTI, MOROSITA’ – Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:
a) la quota di ammissione;
b) la quota associativa annuale comprendente il contributo per le pubblicazioni sociali nazionali e per le coperture assicurative;
c) le eventuali quote annuali opzionali per servizi diversi o altre pubblicazioni;
d) gli eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.
La quota di ammissione di cui alla lettera a) va versata una tantum all’atto dell’ammissione; le quote di cui alle lettere b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.
Il Socio non in regola con il versamento della quota associativa entro il 31 marzo dell’anno in corso diviene moroso; dal primo aprile perde le coperture assicurative, non riceve le pubblicazioni e non può usufruire dei servizi e delle agevolazioni del CAI.
Per mantenere l’anzianità di adesione, il socio moroso può riacquistare la qualifica di Socio, previo pagamento delle quote associative annuali arretrate alla Sezione alla quale si è iscritti.
ART. 8 OBBLIGHI – Con la richiesta di ammissione il Socio assume l’impegno di
− operare per il conseguimento delle finalità istituzionali;
− ottemperare allo Statuto ed al Regolamento Generale del CAI, allo Statuto ed ai Regolamenti della Sezione, alle delibere dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
− tenere comportamenti conformi ai principi informatori del CAI e alle regole di una corretta ed educata convivenza.
I Soci, nello svolgimento dell’attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all’altezza dell’impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.
La partecipazione all’attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.
Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non autorizzate dal Consiglio Direttivo. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI.
Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.
ART. 9 DIMISSIONI – Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota
sociale versata.
Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione.
Il trasferimento da una Sezione ad un’altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell’adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede legale dell’Ente ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.
ART. 10 PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO – La qualità di Socio si perde: per dimissioni, morosità, provvedimento disciplinare, per morte del Socio o estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l’iscrizione come Socio benemerito.
ART. 11 SANZIONI DISCIPLINARI – Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme agli obblighi previsti dall’art.8 del presente statuto ed ai principi informatori del Club Alpino Italiano, i provvedimenti previsti dal Regolamento Disciplinare del CAI.
Il provvedimento, opportunamente motivato, viene notificato dal Consiglio Direttivo al Socio.
ART. 12 RICORSI – In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.
TITOLO III – ORGANI DELLA SEZIONE
ART. 13 – ORGANI DELLA SEZIONE – Sono organi della sezione almeno i seguenti:
- l’assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti, l’Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Ulteriori organi possono essere istituiti in ottemperanza alla legge o per esigenze organizzative della sezione.
ASSEMBLEA
ART. 14 – ASSEMBLEA DEI SOCI L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della Sezione, le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.
L’Assemblea in seduta ordinaria:
- elegge il Consiglio Direttivo, i delegati alle assemblee nazionali e territoriali del Club Alpino Italiano, con le modalità stabilite dal presente statuto;
- elegge il Collegio dei Revisori dei conti, l’Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall’Assemblea dei Delegati;
- adotta i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- approva i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione annuale del Presidente;
- approva la costituzione o lo scioglimento di una Sottosezione e ratifica i relativi Regolamenti;
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell’ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque Soci, aventi diritto al voto.
L’assemblea in seduta straordinaria:
- adotta lo statuto;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;
- delibera l’acquisto, l’alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera lo scioglimento della sezione;
- promuove l’azione di responsabilità verso il Consiglio Direttivo.
ART. 15 – CONVOCAZIONE L’Assemblea ordinaria dei Soci è convocata almeno una volta all’anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l’approvazione dei bilanci e l’elezione delle cariche sociali.
L’assemblea straordinaria può essere altresì convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione o dell’Organo di controllo,
ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore; oppure da almeno un decimo dei Soci con diritto di voto.
La convocazione avviene mediante avviso che, almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell’assemblea, deve essere esposto nella sede sociale, pubblicato sul sito web sezionale e inviato a mezzo posta o in forma elettronica, a ciascun socio avente diritto al voto.
Nell’avviso di convocazione devono essere indicati: il luogo, la data, l’ora della prima convocazione, della seconda convocazione e l’ordine del giorno dei lavori.
Sono ammessi alla discussione nell’Assemblea tutti gli argomenti che il Consiglio Direttivo ha inserito nell’ordine del giorno o che siano stati proposti, almeno 20 giorni prima della data dell’Assemblea, dall’Organo di Controllo, dai Reggenti delle Sottosezioni o da almeno il 3% dei Soci aventi diritto al voto.
ART. 16 – PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI VOTO Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale
relativa all’anno in cui si tiene l’assemblea; per i soci minorenni il voto potrà essere espresso da chi esercita la responsabilità genitoriale.
Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega scritta. Ogni Socio delegato può rappresentare sino ad un massimo di tre Soci qualora la Sezione abbia un numero di Soci inferiore a cinquecento e di cinque Soci qualora la Sezione abbia un numero di Soci non inferiore a cinquecento.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno un’ora dopo la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E’ escluso il voto per corrispondenza.
Le candidature alle cariche sociali sono libere.
Per le elezioni alle cariche sociali ogni socio può esprimere le seguenti preferenze:
a) l’elezione dei consiglieri, fino a cinque con un minimo di una preferenza;
b) per l’elezione dei revisori dei conti, fino a due con un minimo di una preferenza.
I risultati delle elezioni sono resi pubblici per almeno quindici giorni.
ART. 17– PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL’ ASSEMBLEA DEI SOCI L’Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla Commissione Verifica Poteri, composta da tre Soci e nominata dal Consiglio Direttivo, verificare l’idoneità dei locali e dei seggi, il diritto di partecipare all’Assemblea dei presenti e la regolarità delle deleghe.
ART. 18 – DELIBERAZIONI Le deliberazioni dell’Assemblea in seduta ordinaria sono prese a maggioranza semplice mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto. Sono esclusi dal computo i voti di astensione e i voti nulli.
Le cariche sociali elettive e gli incarichi sono a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni normative.
Per la designazione e per l’elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l’elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio della Sezione eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica e segreto in quanto va apposto su scheda e in luogo che garantisca la riservatezza.
E’ escluso dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.
A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione alla Sezione.
Sono esclusi dal computo i voti di astensione e i voti nulli.
Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale come previsto dal Regolamento Generale del CAI.
L’Assemblea in seduta straordinaria delibera a maggioranza qualificata mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci con diritto di voto presenti.
Le deliberazioni per l’approvazione o la modifica dello statuto devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei voti.
Le deliberazioni concernenti l’acquisto, l’alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei Soci presenti aventi diritto al voto.
La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti (3/4) dei Soci aventi diritto al voto.
Le deliberazioni concernenti l’acquisizione di nuovi rifugi, l’alienazione a soggetti estranei al CAI di rifugi o altre opere alpine e la costituzione di vincoli reali sugli stessi nonché lo Statuto anche nelle sue modifiche non acquistano efficacia se non dopo l’approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e di controllo del CAI.
Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono rese pubbliche, mediante affissione all’albo sezionale, per almeno quindici giorni.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 19 – COMPOSIZIONE, DURATA, SCIOGLIMENTO Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione della Sezione e si compone di numero nove membri, eletti dall’Assemblea dei Soci, più numero due Soci di ogni sottosezione eletti dalle rispettive assemblee partecipano ai lavori senza diritto di voto.
La loro presenza non è computata ai fini del raggiungimento del quorum di presenze richiesto per la validità delle riunioni.
Gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili, tranne il Presidente sezionale che può essere rieletto una prima volta e successivamente dopo almeno un anno di interruzione.
Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. tre riunioni consecutive. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti, con la stessa anzianità del sostituito.
Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l’assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l’anzianità dei sostituiti. In caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti ovvero l’Organo di controllo ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, entro quindici giorni, convoca l’Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
ART. 20 – FUNZIONI Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina, fra i suoi componenti, il Presidente ed il Vice Presidente. Nomina inoltre il Tesoriere ed il Segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che,
in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:
- convoca l’assenblea dei Soci;
- propone all’Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione
- nomina la commissione verifica poteri di cui all’art. 17;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- redige i regolamenti e adotta tutte le necessarie iniziative per garantire l’ordinaria funzionalità della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall’Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell’amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- delibera la costituzione e lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l’attività;
- controlla l’attività di commissioni, gruppi e scuole proponendo eventualmente incaricati per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto e ne approva il regolamento;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- nella prima seduta utile decide sull’ammissione di nuovi soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l’ammissione del socio;
- proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali, settantennali e settantacinquennali
- delibera sull’accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la sezione venga istituita erede, l’eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;
- cura l’osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale;
L’Associazione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori, che gli associati hanno diritto di esaminare presso la sede sociale dandone un preavviso di almeno quindici giorni.
ART. 21 – CONVOCAZIONE Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei
consiglieri, almeno una volta ogni mese mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.
All’insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.
I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un consigliere all’uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta al Presidente, che, tuttavia, non ha facoltà di consentire il rilascio, in tutto o in parte, delle copie dei singoli atti esaminati.
ART. 22 – PARTECIPAZIONE Alle sedute del Consiglio partecipano, con diritto di voto, il Presidente e i Consiglieri.
Partecipano, senza diritto di voto e se non eletti come consiglieri, il Segretario del Consiglio, il Tesoriere e due componenti delle Sottosezioni.
Alle sedute del Consiglio hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, i componenti dell’Organo di Controllo.
Il Presidente, con il consenso del Consiglio Direttivo, può invitare alle riunioni tutti coloro il cui contributo sia ritenuto utile allo svolgimento dei lavori all’ordine del giorno.
PRESIDENTE
ART. 23 – COMPITI E NOMINA DEL PRESIDENTE Il presidente della Sezione
- è il legale rappresentante della stessa;
- ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo;
- ha la firma sociale;
- sottoscrive la convocazione dell’Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- presenta all’Assemblea dei Soci la relazione annuale;
- predispone con il Tesoriere il conto economico dell’esercizio e lo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.
Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un’anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.
Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo ed è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.
VICEPRESIDENTE
ART. 24 – COMPITI E NOMINA DEL VICEPRESIDENTE Il Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ha il compito di sostituirlo nello svolgimento di tutte le sue funzioni.
Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo.
SEGRETARIO
ART. 25 – COMPITI E NOMINA DEL SEGRETARIO Il Segretario redige e firma i verbali delle riunioni consiliari; coadiuva il Presidente e i Consiglieri; cura le comunicazioni.
Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo tra i Soci della Sezione, può non essere un Consigliere e in tal caso partecipa alle riunioni consiliari senza diritto di voto.
TESORIERE
ART. 25 – COMPITI E NOMINA DEL TESORIERE Il Tesoriere:
- ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente
- illustra all’Assemblea dei Soci il conto economico, il bilancio consuntivo e il bilancio previsionale.
Il Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo tra i Soci maggiorenni della Sezione, può non essere un Consigliere e in tal caso
partecipa alle riunioni consiliari senza diritto di voto.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO
ART. 27 – COMPOSIZIONE, DURATA E FUNZIONI Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e
patrimoniale della Sezione. E’ costituito da almeno tre componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi. Durano in carica tre anni, sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell’Assemblea dei Soci.
E’ compito dei Revisori dei conti:
- l’esame del conto economico, del bilancio consuntivo e dell’eventuale bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all’assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione;
- la convocazione dell’assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.
L’Organo di Controllo, costituito in forma monocratica o collegiale, in presenza dei previsti requisiti esercita le funzioni ad esso attribuitegli dalla legge.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.Lgs 117/17 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) la revisione legale dei conti. In tal caso esso è composto da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità statutarie, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente,
procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali.
Se collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, eletti dall’Assemblea dei Soci. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
L’Organo di controllo elegge il Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.
I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei Soci.
L’Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l’oggetto delle riunioni.
È compito dell’Organo di controllo:
a) l’esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all’Assemblea dei Soci;
b) il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi della Sezione;
c) la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dell’eventuale Regolamento;
d) la convocazione dell’Assemblea dei Soci, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio direttivo.
TITOLO IV – LE CARICHE SOCIALI
ART. 28 – CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA’ Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci maggiorenni con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti:
- siano iscritti all’associazione da almeno tre anni;
- non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo;
- siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale;
- siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.
Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o territoriali.
ART. 29 – GRATUITA’ DELLE CARICHE La gratuità delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude esplicitamente l’attribuzione e l’erogazione al Socio di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.
TITOLO V – COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE
ART. 30 – COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE Il Consiglio Direttivo può costituire e sciogliere organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell’attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico-organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli Organi Tecnici Centrali e Territoriali Operativi (OTCO/OTTO) di riferimento.
Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all’attività del gruppo stesso.
E’ vietata la costituzione di gruppi di non Soci.
TITOLO VI – SOTTOSEZIONI
ART. 31 – COSTITUZIONE Il Consiglio Direttivo, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, può costituire una o più Sottosezioni che sono denominate: Club Alpino Italiano –Sezione di Thiene APS-ETS Sottosezione di “………”.
la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all’assemblea dei delegati del CAI.
I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione.
La costituzione di una Sottosezione è efficace con l’approvazione della Assemblea dei Soci.
La Sottosezione non è dotata di soggettività distinta da quella della sezione di appartenenza e non intrattiene rapporti diretti con la struttura Centrale del CAI.
Essa non dispone di autonomia patrimoniale e fiscale, ma solo gestionale. Il suo bilancio fa parte integrante del bilancio della Sezione. Ha un proprio regolamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all’approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.
TITOLO VII – PATRIMONIO, LE RISORSE ECONOMICHE, LO SCIOGLIMENTO
ART. 32 – PATRIMONIO Il patrimonio dell’associazione è indivisibile ed è costituito:
- dal fondo di dotazione iniziale, che ammonta ad Euro 15.000,00;
- da beni immobili, mobili registrati e mobili di proprietà dell’Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.
ART. 33 – RISORSE ECONOMICHE La Sezione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:
- quote associative annuali;
- liberalità dei Soci e/o di altre persone fisiche;
- contributi di enti ed istituzioni pubbliche e/o private;
- redditi derivanti dal patrimonio;
- dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte;
- finanziamenti previsti dalla legge e dalla normativa;
- da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.
Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività statutarie.
ART. 34 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E DEGLI AVANZI DI GESTIONE È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
I fondi liquidi dell’Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa.
ART. 35 – SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE La Sezione viene sciolta per delibera dell’Assemblea o nei casi previsti dalla legge.
In caso di scioglimento della Sezione, che si estende anche alle sottosezioni, il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell’assemblea e previo parere positivo dell’Ufficio di controllo, al Raggruppamento CAI Regionale di appartenenza purché costituito in ETS.
Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purché costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o ad altro Raggruppamento.
TITOLO VIII – AMMINISTRAZIONE
ART. 36 – ESERCIZIO SOCIALE Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige un bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti, deve essere presentato all’Assemblea dei soci per l’approvazione.
Il bilancio reso pubblico mediante affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l’Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
TITOLO IX – CONTROVERSIE
ART. 37 – TENTATIVO DI CONCILIAZIONE La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l’organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l’organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all’autorità giudiziaria, né al parere o all’arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l’impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l’intero iter della controversia relativa.
TITOLO X – LE NORME FINALI E GENERALI
ART. 38 – NORME FINALI Il Consiglio Direttivo, nel rispetto delle disposizioni e dei principi statutari, può dettagliare mediante Regolamenti l’organizzazione della sezione.
Le variazioni della sede legale non costituiscono variazioni dello statuto.
Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall’Assemblea dei Soci della Sezione.
In deroga a quanto stabilito dall’art. 14 del presente statuto, il Consiglio Direttivo recepisce direttamente le norme imperative dettate dagli ordinamenti sovraordinati mediante modificazioni dello statuto sezionale e ne dà comunicazione ai Soci.
ART. 39 – RINVIO ALLE NORME GENERALI Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano:
- il Codice Civile, il D.Lgsl. 117/2017 e s.m.i., le disposizioni di legge sul Terzo Settore, i I principi generali del Diritto;
- le norme della Regione Veneto in quanto compatibile;
- le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano;
- le disposizioni dei Regolamenti della Sezione.
ART. 40 – ENTRATA IN VIGORE Il presente Statuto acquisterà efficacia solo dopo l’approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e controllo del CAI ed entrerà in vigore con l’iscrizione dell’associazione “CAI Sezione di Thiene APS-ETS” nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

