Statuto

STATUTO TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

ART. 1– E’ costituita con sede in Thiene un’associazione denominata “Club Alpino Italiano”- sezione di Thiene, e sigla “C. A. I.” – Sezione di Thiene. Essa ha durata illimitata. L’anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

ART. 2 – L’Associazione, fondata nel 1923, è una struttura periferica del Club Alpino Italiano (C. A. I.), di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato. Essa uniforma il proprio statuto allo statuto ed al regolamento

generale del C.A.I.. I membri dell’associazione sono di diritto soci del C. A. I.

TITOLO II SCOPI E FUNZIONI

ART 3 – L’ Associazione ha per scopo la promozione della pratica dell’alpinismo in ogni sua manifestazione, della conoscenza e dello studio delle montagne, specialmente quelle italiane, e della tutela del loro ambiente naturale. L’associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale, ed è improntata secondo

principi di democraticità.

ART 4 – Per conseguire gli scopi indicati all’art. 3, nell’ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI, l’Associazione provvede:

  1. alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
  2. al tracciamento, alla realizzazione ed alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le sezioni consorelle competenti;
  3. alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, attività dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
  4. alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del CAI competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci- escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
  5. alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del CAI competenti in materia, per la formazione di soci dell’associazione come istruttori di alpinismo e di sci-alpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
  6. alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell’ambiente montano;
  7. alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell’ambiente montano;
  8. alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci- escursionistiche sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il

C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;

  1. a pubblicare il periodico sezionale denominato “Cerro Thiene” del quale è editrice e proprietaria;
  2. a provvedere alla sede della associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l’archivio.

ART. 5 – Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO III SOCI

ART. 6 – I soci dell’associazione si distinguono in benemeriti, ordinari, famigliari e giovani, secondo quanto stabiliscono gli artt. II.l – II.2 – II.3 dello statuto del C.A.I.

ART. 7– Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all’associazione da non meno di due anni compiuti. Per i minori di età la domanda

deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. L’iscrizione è personale e non trasmissibile.   Sull’ammissione decide il Consiglio Direttivo. Il socio, con l’ammissione, s’impegna ad osservare il presente statuto e lo statuto ed il

regolamento generale del C.A.I., dei quali riceve copia all’atto dell’iscrizione. Si                obbliga inoltre ad osservare le delibere degli organi sezionali.

ART. 8– Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione. La richiesta di trasferimento da una sezione ad un’altra deve essere comunicata alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

L’ammissione accordata entro il 3l ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso. La domanda presentata nell’ultimo bimestre dell’anno ha effetto per l’anno successivo.

ART. 9 – Il rapporto associativo è valido per la durata dell’anno sociale. Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo della sezione,

sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

ART. 10– il socio è tenuto a versare all’associazione:

  1. la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, della copia dello statuto sezionale, che gli viene consegnato al momento dell’iscrizione;
  2. la quota associativa annuale;
  3. il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
  4. eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l’accertamento della morosità è di competenza del consiglio direttivo della sezione; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l’anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.

ART. 11 – I diritti e gli obblighi del socio sono quelli stabiliti negli articoli II.4 dello Statuto del CAI e II.IV.l del Titolo II° del Regolamento Generale del CAI. Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del CAI se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti. Le prestazioni fornite in qualità di socio sono gratuite.

ART. 12 – La qualità di socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come socio benemerito o per morte del socio; per dimissioni; per morosità o per provvedimento disciplinare, ai sensi dell’articolo II.5 dello statuto e dall’art. II.V.1 del Regolamento Generale del CAI, con le modalità ivi stabilite.

ART. 13 – Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con i principi informatori dell’Associazione e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell’ammonizione, o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno; nei casi più

gravi, può essere deliberata la radiazione. Contro i provvedimenti disciplinari, il socio può presentare ricorso, a norma del regolamento disciplinare del C.A. I.

TITOLO IV°

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 14 -Sono organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea dei Soci
  • il Consiglio Direttivo
  • il Presidente
  • il Tesoriere
  • il Segretario
  • il Collegio dei Revisori dei conti.

ART. 15 – Tutte le cariche sono elettive e a titolo gratuito e devono essere conferite a soci maggiorenni iscritti da almeno due anni compiuti.

La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l’attribuzione e l’erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato, a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.

CAPO I° ASSEMBLEA

ART. 16 – L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione; essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni

vincolano anche gli assenti o i dissenzienti. L’ Assemblea:

  • Elegge i consiglieri, i revisori dei conti e i delegati all’Assemblea generale del C.A.I.;
  • Determina la quota associativa e quella di ammissione per la parte eccedente la misura minima fissata dall’Assemblea dei delegati;
  • Approva annualmente il programma del1’Associazione, il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione del Presidente;
  • Delibera sull’alienazione, sull’acquisto o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
  • Delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto dell’associazione in unica lettura;
  • Delibera lo scioglimento del1’Associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
  • Delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo, o da almeno venticinque soci aventi diritto al voto e contenuta nell’ordine del giorno.

ART. 17 – L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta al1’anno, entro il 31 marzo, per l’approvazione dei bilanci e per la nomina alle cariche sociali; può essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. L’Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto. La convocazione avviene mediante avviso che deve essere esposto nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data dell’assemblea e spedito a ciascun socio avente diritto di voto. Nell’avviso devono essere indicati: 1’ordine del giorno, il luogo, la data, e l’ora della convocazione.

ART. 18 – Hanno diritto di intervenire al1’Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all’anno in cui si tiene l’assemblea. I minori di età possono assistere all’assemblea con facoltà di intervento. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di persona di                                     almeno        la metà degli aventi diritto al voto: tuttavia, in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la

prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 19 – L’Assemblea nomina un presidente, un segretario e, se necessario, tre scrutatori a cui spetta il compito di verificare il diritto di partecipare all’assemblea.

ART. 20 – Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo le modalità decise dalla maggioranza dei soci presenti aventi

diritto di voto. Le elezioni alle cariche sociali si fanno con voto libero e a scrutinio segreto. Il voto per la designazione e per l’elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l’elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto in quanto l’elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. E’ escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Le deliberazioni concernenti l’alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili debbono essere approvate dalla maggioranza dei due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto. La deliberazione di scioglimento dell’Associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti degli iscritti aventi diritto al voto. Tutte le deliberazioni dell’assemblea sono rese pubbliche mediante 1’affissione all’albo sezionale per almeno 15 giorni.

ART. 21 – L’alienazione a soggetti estranei al Club Alpino Italiano di rifugi e altre opere alpine e la costituzione di vincoli reali sugli stessi, le modifiche dello statuto, debbono essere preventivamente approvati dal Comitato centrale di indirizzo e di controllo del CAI.

CAPO 2° CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 22 – Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione e si compone di nove membri eletti dall’Assemblea tra i soci, più due consiglieri soci di ogni sottosezione eletti dalle rispettive assemblee. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti: il Presidente, il Vicepresidente, il

Tesoriere, nomina inoltre il Segretario che può essere scelto anche tra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; in questo caso non ha diritto al voto.

ART. 23 – Gli eletti durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili tranne il presidente sezionale che può essere rieletto una prima volta e successivamente dopo almeno un anno di interruzione.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive. Al Consigliere non più in carica per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti.

Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi a metà dei suoi componenti si deve convocare l’Assemblea per la elezione

dei mancanti. I nuovi eletti assumono l’anzianità dei sostituiti. In caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca 1’Assemblea dei soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 24– Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri, almeno una volta ogni mese mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o                                                                                            impedimento, dal Vice Presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio. Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.

ART. 25– Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all’Assemblea Generale del CAI ed i soci che fanno parte di Commissioni centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario. Il capo della locale stazione CNSA ha diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

ART. 26– Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, salve le limitazioni contenute nel presente statuto o nello statuto e nel regolamento generale del C. A. I.

In particolare esso:

  • Propone il programma annuale di attività dell’Associazione e predispone quanto necessario per attuarlo;
  • Convoca l’Assemblea dei soci;
  • Redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e approva la relazione del Presidente;
  • Delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
  • Delibera sulle domande d’iscrizione di nuovi soci;
  • Prepone incaricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
  • Delibera la costituzione o lo scioglimento di commissioni e Gruppi e ne coordina l’attività;
  • Cura l’osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto;
  • Emana eventuali regolamenti particolari;
  • Proclama i soci venticinquennali e cinquantennali.

CAPO 3° PRESIDENTE

ART. 27 – Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e ha la firma sociale. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma con il Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento. In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e in mancanza anche di questi, dal Consigliere con la maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Il Presidente, in caso d’urgenza, può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva. Il Presidente dirige l’Assemblea dei soci fino alla nomina del suo presidente. Il candidato alla carica di Presidente della sezione al momento dell’elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità d’iscrizione alla sezione non inferiore a due anni

sociali completi.

CAPO 4° TESORIERE E SEGRETARIO

ART. 28 – Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell’Associazione, tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

ART. 29 -Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell’Associazione.

CAPO 5°

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 30 – Il Collegio dei revisori dei conti è l’organo di controllo della contabilità sociale. Esso si compone di tre membri eletti dall’assemblea per tre anni e nomina fra i suoi componenti un presidente.

ART. 31 – Il Collegio dei revisori si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo. I revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, e possono far inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente,

ad atti di ispezione e di controllo contabile.

TITOLO V° COMMISSIONI E GRUPPI

ART 32 – Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire speciali commissioni formate da Consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell’attività associativa, determinandone il numero dei componenti,                     le funzioni, i poteri, predisponendone il regolamento.

ART. 33 – Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire gruppi, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico organizzativo e, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in

armonia con il presente statuto. E’ vietata la costituzione di gruppi di non soci.

TITOLO VI° SOTTOSEZIONI

ART. 34 – Il Consiglio Direttivo può a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI costituire una o più Sottosezioni. La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all’approvazione del competente comitato direttivo regionale. Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale ma solo gestionale e non intrattengono rapporti   diretti con l’Organizzazione Centrale. Esse hanno un proprio regolamento, che non deve                                                                                               essere in contrasto con lo statuto dell’associazione, e che diviene esecutivo con la ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

TITOLO VII° AMMINISTRAZIONE

ART. 35 – Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige un bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti,

deve essere presentato all’Assemblea dei soci per l’approvazione.

ART. 36 – Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell’associazione.

Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

ART. 37 – I fondi liquidi dell’associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto bancario e postale intestate all’associazione stessa.

ART. 38 -I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

ART. 39 – In caso di scioglimento della sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal Comitato Direttivo Regionale e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale interessato.

In caso di scioglimento di una sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla

liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della sezione.

Per quanto ivi non disciplinato, trova applicazione quanto previsto dal Regolamento generale agli artt. VI.I.9 e VI.III.3.

TITOLO VIII° CONTROVERSIE

ART. 40 – Ogni controversia comunque connessa alle attività istituzionali che coinvolga soci, organi di strutture centrali e periferiche e le strutture stesse, a qualunque livello è devoluta in via esclusiva agli organi di giudizio interni del Club Alpino Italiano.

Eventuale ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria non può intervenire se non dopo l’esaurimento delle procedure interne, nel corso delle quali le parti sono tenute all’obbligo di riservatezza.

ART. 41 – Il Regolamento disciplinare stabilisce le procedure alle quali si attengono gli organi del Club Alpino Italiano e delle strutture periferiche e più in generale ciascuno dei soggetti che contendono in giudizio; fissa i termini

entro i quali si possono presentare gli esposti o i ricorsi e gli organi giudicanti devono concludere i procedimenti; stabilisce le sanzioni, proporzionate alla gravità delle inosservanze, irrogabili ai soci e agli organi del Club Alpino Italiano e delle strutture periferiche o alle stesse strutture periferiche.

TITOLO IX° DISPOSIZIONI FINALI

ART. 42 – Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si applicano lo Statuto e il Regolamento Generale del C.A.I.

Il presente statuto è stato definitivamente approvato nel corso della Assemblea Ordinaria dei Soci del 17 aprile 2009. Il presente statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte degli organi centrali del C.A.I.

Il Presidente pro tempore

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